Art. 2.
(Risorse destinate all'insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri).

      1. Il Ministero della pubblica istruzione destina all'aggiornamento del personale docente delle scuole statali sulle tematiche di cui alla presente legge, con particolare riguardo all'insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse annualmente assegnate agli interventi promossi a livello nazionale, nell'ambito della ripartizione delle risorse complessivamente disponibili per la formazione del personale della scuola, ivi comprese quelle eventualmente derivanti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440.